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Statuto

A.O.O.I. - ASSOCIAZIONE OTORINOLARINGOLOGI OSPEDALIERI ITALIANI
ANNO DI FONDAZIONE: 1947
 

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1.
L'associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani (A.O.O.I.) riunisce gli Otorinolaringoiatri che svolgono, o abbiano svolto, la loro attivita' negli Ospedali. Essa e' stata fondata nel 1947 come Gruppo Otologi Ospedalieri Italiani (G.O.O.I.), e' stata denominata Associazione Otologica Ospedaliera Italiana (A.O.O.I.) per deliberato assembleare nel corso del XIX Raduno Scientifico (Napoli, 1961) ed ha assunto la dizione attuale per deliberato dell'Assemblea Generale Ordinaria del 1993 ad Udine.

ARTICOLO 2.
L'A.O.O.I. non ha carattere politico, non ha fini di lucro e si propone le seguenti finalita':
a) contribuire allo sviluppo scientifico della Otorinolaringoiatria;
b) incrementare la conoscenza e l'applicazione pratica delle acquisizioni scientifiche e tecniche del ramo;
c) favorire lo sviluppo dell'assistenza specialistica, nelle sue espressioni: preventiva, curativa e riabilitativa;
d) valorizzare e tutelare la professionalita' dei propri associati;
e) promuovere la formazione permanente degli Otorinolaringoiatri mediante riunioni e corsi di aggiornamento.

ARTICOLO 3.
L'A.O.O.I. e' parte costitutiva della Societa' Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cercivo-Facciale (S.I.O. e Ch. C.F.) unitamente all'Associazione Universitaria degli Otorinolaringoiatri (A.U.O.R.L.).
I rapporti tra A.O.O.I. e A.U.O.R.L., in seno alla S.I.O. ha sede presso il Segretario-Tesoriere.

SOCI
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ARTICOLO 5.
L'Associazione e' composta di Soci Ordinari e di Membri Associati.

ARTICOLO 6.
Soci Ordinari possono essere tutti i laureati in medicina e chirurgia, cultori della Otorinolaringoiatria, che prestino o abbiano prestato o comunque esercitino prevalentemente attivita' professionale negli Ospedali.
Poiche' il Socio Ordinario dell'A.O.O.I. e' anche Socio Ordinario della S.I.O., la domanda di ammissione e' unica e va rivolta al Presidente della S.I.O. Essa deve essere controfirmata
da due Soci Ordinari ospedalieri e indirizzata al Segretario della S.I.O. almeno un mese prima della riunione della Assemblea Ordinaria dei Soci; deve inoltre contenere la specifica richiesta
che il Socio desidera essere assegnato alla Sezione Ospedaliera (A.O.O.I.). La ratifica da parte dell'Assemblea S.I.O. e' valida per l'appartenenza sia alla S.I.O. che all'A.O.O.I. L'iscrizione decorre dal momento della ratifica assembleare.

ARTICOLO 7.

I cultori di branche affini, operanti nell'ambito ospedaliero, possono far parte dell'A.O.O.I. con la qualifica di Membri Associati. La domanda di ammissione deve essere presentata al Presidente e indirizzata al Segretario dell'A.O.O.I. almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Deve essere controfirmata da tre Soci Ordinari ospedalieri
presentatori. I membri Associati non pagano quota assicurativa, ma hanno diritto a fruire dei servizi offerti dalla A.O.O.I. Non sono elettori, ne' eleggibili.

ARTICOLO 8.
Nelle Assemblee A.O.O.I. solamente i Soci Ordinari hanno voto deliberativo, sono elettori ed eleggibili.

ARTICOLO 9.
La quota di iscrizione all'A.O.O.I. per i Soci Ordinari e' compresa nella quota di iscrizione alla S.I.O.; viene riscossa dal Tesoriere della S.I.O. e da' diritto anche a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento S.I.O.

ARTICOLO 10.
La qualifica di Socio si perde nei modi e termini stabiliti dal Regolamento:
a) per dimissioni;
b) per radiazione;
c) per morosita'.


ASSEMBLEA DEI SOCI
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ARTICOLO 11.
L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci si riunisce annualmente in occasione del Congresso Nazionale S.I.O.
L'Assemblea Generale Straordinaria e' convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e sempre per motivi eccezionali; ovvero, quando ne sia fatta
richiesta scritta da un quinto dei Soci Ordinari in regola col pagamento della quota annuale.
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e' validamente costituita, in prima onvocazione, se presente almeno un quinto dei Soci Ordinari e, in seconda convocazione,qualunque sia il
numero degli intervenuti.
E' consentita la delega del voto per iscritto. Ogni intervenuto puo' rappresentare, se munito di delega scritta, solo un altro socio.

ARTICOLO 12.

L'Assemblea Generale Ordinaria deve deliberare sulle seguenti materie;
a) relazione del Presidente sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
b) bilancio consuntivo e preventivo esposto dal Segretario-Tesoriere;
c) nomina di nuovi Membri Associati;
d) elezione delle cariche sociali dell'A.O.O.I.;
e) elezione delle cariche sociali per la S.I.O.;
f) scelta del tema di relazione e del tema della tavola rotonda
o del simposio che verranno svolti dagli Ospedalieri ai Congressi Nazionali della S.I.O.;
g) scelta degli argomenti dei convegni di aggiornamento indetti dalla A.O.O.I.

CARICHE SOCIALI
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ARTICOLO 13.
L'A.O.O.I. e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, tre Vice Presidenti, nove Consiglieri ed un Segretario-TEsoriere.
Il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Segretario-Tesoriere costituiscono il "Consiglio di residenza".

ARTICOLO 14.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per un biennio ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Le elezioni si svolgono ogni due anni durante i lavori dell'Assemblea Generale Ordinaria che nell'occasione si qualifica quale Assemblea Elettiva. La votazione avviene per scheda segreta
secondo le modalita' previste dal Regolamento.

ARTCIOLO 15.
Il Consiglio Direttivo e' affiancato da un "Organo di Consulenza" composto dagli ex Presidenti dell'A.O.O.I.
Detto Organo di Consulenza viene convocato in occasione di ogni riunione del Consiglio Direttivo ed inoltre ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità.
I componenti dell'Organo di Consulenza non hanno voto deliberativo, salvo per l'approvazione delle modifiche del Regolamento.

PRESIDENTE
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ARTICOLO 16.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e ne regola l'attività.
Il Presidente:
a) mantiene le relazioni con la S.I.O., con le Associazioni Culturali e Sindacali, con i privati;
b) convoca le Assemblee, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Consulenza, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Probiviri;
c) presiede le Assemblee, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza;
d) comunica all'Assemblea le proposte del Consiglio Direttivo e, se richiesto, le sottopone a votazione assembleare;
e) propone all'Assemblea i temi della relazione, della tavola rotonda o del simposio, scelti fra quelli presentati dai Soci o proposti dal Consiglio Direttivo;
f) in caso di suo impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente piu' anziano di iscrizione all'A.O.O.I.

CONSIGLIO DIRETTIVO
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ARTICOLO 17.
Il Consiglio Direttivo:
a) promuove i provvedimenti necessari alla realizzazione degli scopi sociali e sovrintende tutte le attività dell'Associazione;
b) delibera sulla dimissione e radiazione dei Soci;
c) discute e approva i bilanci da presentare all'Assemblea Ordinaria, propone al Presidente argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
d) prende in esame o propone i temi della relazione, della tavola rotonda o del simposio da sottoporre all'Assemblea dei Soci A.O.O.I. per essere presentati alla S.I.O.;
e) propone le sedi, gli argomenti e le attribuzioni scientifiche e organizzative dei raduni e delle riunioni culturali di aggiornamento annuale da effettuarsi a cura dell'A.O.O.I.;
f) propone i nominativi dei Soci A.O.O.I. per le cariche elettive;
g) predispone il testo delle eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento;
h) delibera le eventuali spese straordinarie;
i) esamina le richieste e le proposte dei Soci prima di portarle in Assemblea, escludendo quelle non ritenute idonee.


SEGRETARIO-TESORIERE
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ARTICOLO 18.
Il Segretario-Tesoriere:
a) cura la gestione economica e finanziaria dell'A.O.O.I.;
b) redige i bilanci da presentare in Assemblea;
c) tiene in consegna i beni patrimoniali dell'A.O.O.I. e ne cura la miglior resa;
d) amministra il fondo di gestione dell'A.O.O.I.;
e) si preoccupa che ogni operazione finanziaria si svolga nel rispetto dei disposti di legge sulle Societa' Scientifiche senza fini di lucro;
f) e' responsabile della tenuta dei libri contabili, che devono essere esibiti ad ogni richiesta del Presidente;
g) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea dei Soci e ne cura la trascrizione sui rispettivi libri;
h) cura i rapporti con i Soci, con la S.I.O., con l'A.U.O.R.L., con il S.U.O.I. e con le altre Associazioni Mediche e Sindacali.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
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ARTICOLO 19.
Il collegio dei Probiviri e' composto da cinque membri eletti dall'Assemblea; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Subito dopo la loro elezione, nominano nel proprio seno il Presidente del Collegio. Vengono preferiti per questa carica i Soci che siano stati Presidenti o Vice-Presidenti dell'Associazione, nonche' Primari Ospedalieri anziani.
Spetta al Collegio dell'Associazione, nonche' Primari Ospedalieri anziani.
Spetta al Collegio dei Probiviri l'esame - via equitativa e senza formalita' di procedura - di tutte le controversie che possano insorgere tra i Soci e tra questi e l'Associazione, e di tutte le questioni che, a giudizio del Consiglio Direttivo, richiedano una riservata indagine.
Il parere dei Probiviri, non vincolante, e' obbligatorio quando si debba deliberare la radiazione di un Socio.

PATRIMONIO SOCIALE
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ARTICOLO 20.
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dal fondo di gestione, dai beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti per lascito o per donazione.

DISPOSIZIONI FINALI
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ARTICOLO 21.
Le norme del presente Statuto sono integrate da un Regolamento Generale avente la stessa efficacia normativa.
ARTICOLO 22.
Il presente Statuto puo' essere modificato in occasione di una Assemblea Generale Ordinaria e ogniqualvolta lo richiedano modifiche dello Statuto S.I.O. Le domande di modifiche o aggiunte, presentate a norma di Regolamento, debbono essere approvate a maggioranza semplice dei votanti in Assemblea.

ARTICOLO 23.
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato almeno da due terzi dei Soci Ordinari in un'Assemblea Straordinaria, a tal uopo convocata con invito speciali a tutti i Soci e con un ordine del giorno indicante chiaramente lo scopo della seduta.
Dato il particolare carattere, per detta Assemblea Straordinaria sono ammesse soltanto le deleghe con autenticazione notarile.
Regolamemento dell'Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani - A.O.O.I.

REGOLAMENTO

Titolo I - DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Il Regolamento integra le norme dello Statuto e ne ha la stessa efficacia normativa. Le norme del Regolamento non possono essere in contrasto, neppure parzialmente, con quelle dello Statuto.

Art. 2 - I soci Ordinari hanno il diritto di proporre variazioni delle norme dello Statuto e del Regolamento.
Tali proposte debbono essere indirizzate al Presidente e inviate al Segretario almeno tre mesi prima della Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.
Le proposte di variazioni dello Statuto vengono sottoposte al Consiglio Direttivo per una valutazione preliminare. Se la proposta di variazione viene accolta, il Consiglio Direttivo ne predispone il testo da sottoporre a votazione dell'Assemblea; l'Assemblea vota il testo predisposto a maggioranza semplice; se approvato entra a far parte automaticamente dello Statuto.
Sono ammesse deleghe scritte, al massimo una per votante. Le proposte di modificazione del Regolamento vengono prese in esame dal Consiglio Direttivo e dall'Organo di Consulenza e diventano operative se approvate a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio Direttivo e dell'Organo di Consulenza presenti: le modifiche apportate verrano comunicate successivamente ai soci.

TITOLO II - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 3 - Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico per la Formazione e l'Aggiornamento dei Soci (CO.F.A.) con funzioni consultive. Il Consiglio Direttivo nomina il Coordinatore del CO.F.A. e 5 membri, che rimangono in carica 2 anni e sono rinnovabili per un mandato. Le riunioni del CO.F.A. sono presiedute dal Presidente A.O.O.I., con la partecipazione del Segretario Tesoriere. L'attività del CO.F.A. si svolge secondo quanto stabilito dallo specifico Regolamento ratificato dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Consulenza partecipano, senza diritto di voto: i componenti dell'A.O.O.I. nel Consiglio Direttivo della S.I.O., il Coordinatore del CO.F.A. e, se di estrazione ospedaliera, il Direttore (o il Direttore Amministrativo) della rivista ACTA ORL ITALICA, il Segretario (o il Tesoriere) della S.I.O. ed il Segretario (o Vice Segretario) S.U.O.I.

TITOLO III - DELLE FINALITA'

Art. 5 - L'attivita' scientifica dell'A.O.O.I. si svolge in armonia con la normativa della S.I.O. e si concretizza in relazioni, tavole rotonde, simposi ecc. nell'ambito del Congresso della S.I.O.
L'A.O.O.I. svolge inoltre una propria attivita' scientifica finalizzata a promuovere la formazione permanente degli otoinolaringoiatri.
Art. 6 - I temi della relazione e della tavola rotonda di competenza A.O.O.I., che si svolgono nell'ambito delle manifestazioni S.I.O., debbono essere presentati, valutati e sottoposti a votazione assembleare rispettivamente due anni e un anno prima dell'anno del loro svolgimento.
Ogni Socio ordinario ha diritto a proporre un tema per la relazione e la tavola rotonda. La proposta deve essere presentata al Segretario di norma almeno un mese prima della Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e deve essere corredata da brevi note illustrative e dall'indicazione delle possibilita' tecnico-scientifiche di cui il presentarore puo' disporre per realizzarla.
I temi vengono valutati dal Consiglio Direttivo, il quale sceglie, a maggioranza di due terzi quelli da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
L'Assemblea dei Soci vota a maggioranza semplice i temi ed i nomi dei relatori. I Relatori nello svolgimento dei temi debbono attenersi strettamente a quanto previsto dal Regolamento della
S.I.O.
Art. 7 - La formazione permanente dei Soci viene perseguita mediante il Convegno Nazionale di Aggiornamento, le Giornate Italiane di Aggiornamento in ORL e tutte le modalita' di aggiornamento professionale previste nelle linee guida CO.F.A.
Il Consiglio Direttivo della A.O.O.I. puo' deliberare l'assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti culturali specifici. L'organizzazione di tutte le manifestazioni culturali dell'A.O.O.I. e' affidata dal Consiglio Direttivo ai Soci che ne facciano richiesta al Presidente o si dichiarino disponibili. L'A.O.O.I. raccomanda a riguardo che nell'organizzazione di tali eventi vengano privilegiate le sedi a minor costo, a maggior dotazione recettiva e facilmente accessibili alla maggior parte dei soci.
IL SEGRETARIO DELL'A.O.O.I PROVVEDERA' AD INFORMARE IL SEGRETARIO DELLA S.I.O. DELLE VARIE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER L'ANNO IN CORSO E PRENDERA' ACCORDI AFFINCHE' ESSE NON VENGANO AD INTERFERIRE CON L'ATTIVITA' DELLA S.I.O. E DELL'A.U.O.R.L.

Art. 7 bis - Regolamento del "Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI".
Il Convegno si svolge di norma nel periodo settembre/ottobre, con cadenza annuale. La durata prevista e' di un giorno e mezzo (tra venerdi' e sabato).
Il programma scientifico prevede una relazione ufficiale (nel pomeriggio di venerdi') e due tavole rotonde (su organizzazione sanitaria e etica medica).
Il restante tempo disponibile potra' essere utilizzato, nella mattina di sabato, per una sessione di comunicazioni o di posters, inerenti il tema del Corso; mentre nel pomeriggio di sabato uno
spazio di 1 ora e mezza potra' essere dedicato ad un evento scientifico formativo di volta in volta proposto dal Socio Organizzatore, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Il Socio che intende proporzi come l'Organizzatore deve fare richiesta scritta al Presidente (inviandola al Segretario) almeno 1 anno prima, avendo conferma della assegnazione nel corso del Consiglio Direttivo convocato nel corso del Convegno antecedente.
Entro la fine dell'anno solare precedente lo svolgimento del Convegno, l'Organizzatore deve sottoporre al Consiglio Direttivo AOOI il programma dettagliato (sia scientifico che organizzativo) della manifestazione, anche per poter soddisfare le scadenze delle procedure di accreditamento ECM del Ministero della Sanità.
Le spese per la pubblicazione della relazione sono a carico dell'AOOI, per un massimo di 250 pagine (con un sedicesimo di foto a colori); eventuali spese aggiuntive sono a carico del Relatore.
Di norma il Socio Organizzatore non e' il Relatore Ufficiale.

Art. 8 - I Soci che organizzano convegni scientifici e desiderino avere il patrocinio dell'A.O.O.I. devono farme richiesta scritta al Presidente con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data
fissata, presentando un documentato programma e illustrandone le finalità.
Il Consiglio Direttivo e l'Organo di Consulenza decidono in merito sentito il parere del CO.F.A..

Art. 9 - Ai fini dello sviluppo dell'assistenza specialistica, il Direttivo dell'A.O.O.I. puo' nominare dei soci, quali responsabili di gruppi di lavoro con il compito di elaborare proposte di standards operativi nell'ambito della medicina preventiva, curativa e riabilitativa da riportare successivamente in sede S.I.O.

Art. 10 - Nell'ambito della valorizzazione e tutela della professionalita' dei propri iscritti, il Direttivo della A.O.O.I. svolge tutte le attivita' di proposta e conoscenza che a livello politico ed organizzativo si possano tradurre in una migliore assistenza specialistica.
Per questi fini l'A.O.O.I. puo' avvalersi della collaborazione del S.U.O.I. (Sindacato Unitario Otorinolaringoiatri Italiani).

Titolo IV - DEI SOCI

Art. 11 - Il socio Ordinario dell'A.O.O.I. è anche Socio Ordinario della S.I.O. e come tale è tenuto a rispettarne Statuto e Regolamento. In quanto Socio dell'A.O.O.I. ha diritto:
a) ad intervenire e votare nelle Assemblee Ordinarie purche' in regola con il pagamento della quota sociale;
b) a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'A.O.O.I.;
c) a fruire di tutte le agevolazioni e di tutti i benefici connessi con l'appartenenza all'A.O.O.I.;
d) a presentare la propria candidatura a tutte le cariche sociali, a presentare proposte per i temi scientifici delle manifestazioni ufficiali A.O.O.I.
e) a richiedere al Presidente la convocazione di una Assemblea Straordinaria, secondo le norme dello Statuto;
f) a chiedere che particolari argomenti siano inseriti all'ordine del giorno della Assemblea Ordinaria, facendone richiesta al Segretario con almeno due mesi con almeno due mesi di anticipo; tali richieste verranno vagliate dal Consiglio Direttivo;
g) a presentare al Presidente concrete e circostanziate proposte scritte per le modifiche dello Statuto e del Regolamento, per la realizzazione degli scopi sociali, per la migliore organizzazione della Associazione.
Il Socio A.O.O.I. e' tenuto ad osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento A.O.O.I. e ad adeguarsi alle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Nessun compenso è dovuto al Socio che assuma cariche sociali in seno alla Associazione.

Art. 13 - Possono far parte della A.O.O.I., in qualita' di Membri Associati, i cultori di branche affini, non necessariamente laureati in medicina e chirurgia, che operino nell'ambito ospedaliero.
Essi debbono essere proposti da tre soci Ordinari dell'A.O.O.I. La loro accettazione avviene per votazione assembleare a maggioranza semplice.
I Membri Associati possono partecipare alle manifestazioni culturali dell'A.O.O.I., ma non sono elettori, ne eleggibili.

Art. 14 - Il socio che per morosita' o per particolari motivi venga radiato dalla S.I.O. o si renda spontaneamente dimissionario da questa, cessa automaticamente di essere Socio anche dell'A.O.O.I. Qualora per motivi di stretta pertinenza A.O.O.I., un Socio venga sottoposto al giudizio dei Probiviri dell'A.O.O.I. e il Consiglio Direttivo ne stabilisca la radiazione, esso decade automaticamente dalla qualifica di Socio della S.I.O.

Titolo V - DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15 - L'Assemblea dei Soci e' convocata dal Presidente in seduta ordinaria in occasione del Congresso Nazionale S.I.O. ed e' presieduta dal Presidente in carica.
I deliberati dell'Assemblea dei Soci sono validi qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice fra gli aventi diritto di voto al momento della
votazione.

Le votazioni debbono essere fatte per scheda segreta ogniqualvolta siano nominative: verrano nominati dal Presidente tre scrutatori con il compito di controllare e convalidare le votazioni dell'Assemblea stessa.

Art. 16 - Il Segretario ha il compito, su indicazione del Presidente di predisporre l'ordine del giorno dell'Assemblea e di darne comunicazione all'inizio del Congresso ai Soci regolarmente iscritti e presenti.

Art. 17 - Devono essere svolte, durante il corso dell'Assemblea Ordinaria, le seguenti operazioni:
a) lettura del verbale della precedente assemblea con relativa approvazione;
b) una relazione sullo stato della societa' tenuta dal Presidente, il quale dara' anche comunicazione di ogni iniziativa volta all'adempimento dei compiti propri della Associazione;
c) una relazione amministrativa tenuta dal Segretario. Il bilancio consuntivo della Societa' deve essere convalidato dalla votazione assembleare;
d) la votazione per la ammissione dei Membri Associati;
e) la votazione sui temi della Relazione Ufficiale e della Tavola Rotonda S.I.O. e del convegno di aggiornamento A.O.O.I., prescelti secondo le norme statutarie, presentati dal Presidente, il quale invita i proponenti ad illustrarli.
Nel caso di Assemblee Elettive, vengono resi noti ai Soci i nomi dei candidati proposti dal Consiglio Direttivo in carica. I Soci possono proporre liste di candidati che vengono rese ugualmente note con le stesse modalita'.
Vengono poi distribuite, a cura del Segretario, agli aventi diritto di voto le schede per votazione segreta. E' consentita la delega del voto per iscritto. Ogni intervenuto puo' rappresentare, se munito di delega scritta, solo un altro socio. Il Segretario predispone la preventiva verifica dei soci aventi diritto di voto; le deleghe in originale dovranno essere presentate al Segretario in sede congressuale almeno 24 ore prima dell'assemblea.

Art. 18 - Su ogni argomento in discussione i Soci possono intervenire prenotandosi presso il Segretario.

Titolo VI - DEL PRESIDENTE

Art. 19 - Il Presidente dell'A.O.O.I. rappresenta ufficialmente la Societa'. Corrisponde con le Autorita', le Associazioni Scientifiche e con i vari membri del Consiglio Direttivo.
Nella votazione in seno al Consiglio Direttivo, in caso di votazione pari, il voto del Presidente ha valore per due.
Presiede le Assemblee dei Soci, e d'intesa con il Segretario, ne stabilisce l'ordine del giorno.
Sentito il parere del Consiglio Direttivo, puo' indire riunioni ed Assemblee Straordinarie della Societa'; puo' promuovere inchieste e referendum tra i Soci. Puo' incaricare singoli membri del Consiglio Direttivo di svolgere attivita' organizzative e scientifiche nell'ambito dei fini societari.
Fa parte di diritto dell'Organo di Consulenza della S.I.O.; puo' delegare un membro del Direttivo A.O.O.I. a rappresentarlo in seno a questo.
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ha la facolta' di destinare contributi speciali per particolari finalita' culturali o di tipo associativo.
Egli ha pure la facolta' di nominare, sentito il Consiglio Direttivo, i rappresentanti ufficiali dell'Associazione per l'Estero.
Il Presidente in carica convoca il Consiglio Direttivo ogniqualvolta ne veda l'opportunita' e, comunque, almeno due volte per anno.
Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo convoca anche l'Organo di Consulenza costituito dagli ex Presidenti dell'A.O.O.I.

Agli inizi di ogni Assemblea elettiva dei Soci nomina tre scrutatori. Propone, alle singole scadenze, la lista dei Probiviri; convoca il Consiglio di Presidenta ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Titolo VII - DEL SEGRETARIO - TESORIERE.

Art. 20 - Il Segretario e' responsabile della organizzazione della Societa'. Fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
Redige e conserva, raccolte in appositi volumi, le relazioni ed i verbali relativi a tutte le riunioni degli organi societari dell'A.O.O.I.; redige e conserva inoltre una relazione delle Assemblee della S.I.O., limitatamente a quanto di interesse A.O.O.I. controlla e cura la regolare attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
D'accordo con il Presidente, predispone l'ordine del giorno dell'Assemblea e lo rende pubblico nella sede del Congresso.
Trasmette ai soci le notizie piu' importanti relative alla vita associativa.
Provvede a convocare gli interessati in occasione delle riunioni indette dal Presidente.
Ogni anno, in occasione dell'Assemblea dei Soci, svolge una relazione amministrativa.
Mantiene la corrispondenza con i Soci e cura tutte le attivita' di stampa relative alla vita associativa. Provvede al costante aggiornamento dell'elenco dei Soci, facendo ogni anno specifica richiesta al Segretario della S.I.O. dei nominativi dei Soci ospedalieri nuovi iscritti.
Al termine di ogni congresso, corso di aggiornamento o altri incontri culturali presenta al Direttivo una relazione che tenga conto delle carenze organizzative rilevate e delle osservazioni
fatte dai Soci. Tali reazioni verranno raccolte in appositi libri e saranno di guida per le manifestazioni successive. Risponde in ogni momento al Presidente sulla situazione finanziaria della Societa'.
E' autorizzato a presentare al Presidente ed al Consiglio Direttivo le sue motivate osservazioni sui provvedimenti di carattere amministrativo che non ritenga compatibili con la situazione di bilancio. Fa parte di diritto del Comitato Permanente per la revisione dello Statuto e del Regolamento della S.I.O.
 

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